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  • Immagine del redattoreBarbara Alba

E doppio cognome sia: una sentenza spazza via secoli di retaggio patriarcale




Il 27 aprile scorso la Corte Costituzionale ha sancito con una sentenza storica l’illegittimità di tutte le norme che attribuiscono automaticamente al nascituro il cognome del padre. La notizia è stata resa nota da un comunicato stampa e le motivazioni della sentenza verranno rilasciate nei prossimi giorni.


La decisione ha ricevuto il plauso di molti esponenti politici, a partire dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia che ha commentato: “Grazie alla Corte Costituzionale, un altro passo in avanti verso l’effettiva uguaglianza di genere nell’ambito della famiglia” [1], nonché dell’opinione pubblica che da tempo auspicava una decisione in merito. Da secoli in Italia è in uso il sistema di attribuzione del cognome paterno, variato nelle modalità nel corso del tempo ma non nella sostanza. La legislazione odierna, dichiarata incostituzionale e spazzata via dalla recente sentenza, rimanda all’articolo 267 del codice civile, che al primo comma recita: “Il figlio [naturale] assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio [naturale] assume il cognome del padre.” Dal testo della norma, non riportato integralmente, si evince come il figlio che sia riconosciuto da entrambi i genitori riceva obbligatoriamente il cognome del padre, dimostrando l’assoluta preminenza del ruolo paterno rispetto al ruolo materno, a lungo messo in secondo piano dalla legislazione.





La questione sull’illegittimità delle previsione è finita più volte sotto l’attacco della Corte Costituzionale che, invano, ha esortato il legislatore ad effettuare un cambio di rotta. Dapprima nel 2006, quando la Consulta scriveva che il solo cognome paterno è «il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con il valore costituzionale dell’uguaglianza uomo donna». E in seguito con la sentenza n.286/2016, con la quale si apriva alla possibilità per i figli di ottenere il doppio cognome. Anche in questa occasione la Consulta non mancò di sottolineare l’iniquità e l’anacronismo della regolamentazione, seppur evitando nel corso del tempo di esercitare eccessive pressioni nei confronti del Parlamento, detentore della potestà legislativa.


Il Parlamento, dal canto suo, è rimasto inerte rispetto ai richiami e alle istanze arrivate dalla Corte Costituzionale, dalla società civile e non ultima dalla Corte europea di Strasburgo, che ha condannato l’Italia nel 2014 per violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo, proprio in merito all’uguaglianza tra il padre e la madre nell’attribuzione del cognome.


La sentenza intercorsa il 28 aprile mette un punto sull’annosa questione, ma, dall’altra parte pone l’attenzione sulle difficoltà applicative della nuova previsione, che andranno necessariamente regolamentate (questa volta in Parlamento), per evitare che il metodo di attribuzione, una volta intercorsa la prima generazione, sia lasciato in balia della discrezionalità.


Infine, occorre una riflessione sul preoccupante fase di stallo legislativo che da alcuni anni a questa parte sta caratterizzando le due Camere, incapaci di esprimere la propria naturale potestà legislativa su temi controversi che creano difficoltà di conciliazione tra le forze politiche in campo. Si pensi ai continui richiami della Corte Costituzionale che, oltre alla questione del cognome, non ha mancato svariate volte di sollecitare il decorso legislativo sull’eutanasia e sulla giustizia perché si compia il normale rinnovamento delle norme in maniera coerente con il cambiare del tempo e delle istanze sociali.



Fonti:

[1] Alessandra Arachi, Corte Costituzionale, illegittimo dare in automatico il cognome del padre ai figli, Corriere della Sera, 28 aprile 2022, https://www.corriere.it/cronache/22_aprile_27/corte-costituzionale-illegittimo-automatico-cognome-padre-figli-200f3838-c61f-11ec-9e9f-dc9d68fb1bc9.shtml




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