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  • Francesco Serra

Ricerca archeologica e uso amatoriale del metal detector: una difficile convivenza


Spesso capita di imbatterci in notizie [1], soprattutto provenienti dall’estero, riguardanti ritrovamenti “archeologici” tanto fortuiti quanto straordinari, che vanno dalla scoperta di recipienti contenenti migliaia di monete d’oro antiche al rinvenimento di corredi funerari preziosissimi conservatisi ancora bene, grazie all’impiego del metal detector, un particolare strumento che in pressoché tutti questi casi viene imbracciato da persone prive di apposite qualifiche, le quali però vengono comunque definite dal linguaggio giornalistico come “archeologi o ricercatori amatoriali”, come se fossero veramente consapevoli delle operazioni che stanno compiendo.

Per quanto a primo impatto queste notizie possano sembrare positive, dato che si segnala il recupero di manufatti antichi grazie a questo strumento, in realtà non fanno altro che perpetrare dei malintesi, se non addirittura dei potenziali danni, nei confronti della ricerca archeologica fatta secondo il giusto metodo scientifico.


Innanzitutto, è bene precisare che in Italia sono molto meno frequenti questi episodi di ritrovamenti fortuiti, per lo meno quelli fatti in “buona fede”, per via delle normative vigenti legate alla tutela del patrimonio culturale e di conseguenza all’utilizzo del metal detector, le quali sono tendenzialmente più rigide rispetto agli altri Paesi. Ciò non significa che nel resto del mondo si possa usare il metal detector liberamente, e in ogni caso le rispettive autorità competenti hanno più volte fatto presente l’uso improprio di questo strumento. [2]

In Italia di base è legale vendere e utilizzare il metal detector, il quale, come lascia intendere il nome, ha la principale funzione di rilevare oggetti metallici nel sottosuolo. Tuttavia ne è tassativamente vietato l’impiego nelle aree soggette a vincolo archeologico e paesaggistico. [3] Infatti, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) viene espresso che “le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 [4] in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero”. [5] Dunque è prerogativa degli enti preposti compiere il recupero di manufatti di rilevanza storica tramite scavo archeologico (in aree precedentemente vincolate o meno), previa autorizzazione delle autorità ministeriali.


Qualora però un cittadino dovesse fare un ritrovamento fortuito di rilevanza storica in un’area non soggetta a vincoli, è tenuto per legge a denunciare il ritrovamento nell’arco di 24 ore alle autorità competenti (Soprintendenza, sindaco o carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale) per compiere le dovute verifiche. [6] Chiaramente tale normativa non riguarda oggetti e immobili moderni che siano privi di valenza storica, pertanto, ad esempio, non si vieta di cercare col metal detector le chiavi smarrite nel giardino della propria abitazione. D’altro canto, si precisa che gli strumenti capaci di rilevare componenti metalliche nel sottosuolo sono ampiamente utilizzati da figure professionali di vari settori, al fine di compiere prospezioni nel terreno per ricerche scientifiche o per eventuali lavori in aree demaniali.

Esempio di metal detector (Fonte: Wikimedia Commons)

La questione diventa più astrusa nel momento in cui strumenti come il metal detector vengono utilizzati nell’ambito dell’hobbistica, dove, per quanto si possa adottare tutta una serie di norme vincolanti, a fare la differenza dovrà essere pur sempre il buon senso del fruitore.


La ragione di queste normative così rigide in ambito della tutela del patrimonio culturale è dovuta al fatto che l’Italia, a causa della sua ricchissima eredità culturale accumulata e tramandata nel corso dei millenni, è un Paese con altissimo rischio archeologico, ciò significa che per quanto si impongano vincoli, in determinate aree ci sarà sempre la possibilità di imbattersi in evidenze, mobili e immobili, di rilevanza storico-artistica. Tuttavia, anche qualora venisse rispettata per intero la procedura del Codice durante un rinvenimento fortuito, subentrerebbe il principale problema, ossia quello della conservazione del contesto.


Come abbiamo già avuto modo in parte di parlare in uno dei nostri precedenti articoli [7], l’archeologia è una scienza volta non tanto a recuperare oggetti di valore dal passato, quanto piuttosto a ricostruire il passato partendo dal contesto in cui un determinato manufatto è rimasto a giacere per secoli. Dunque l’asportare reperti dal suolo senza applicare la giusta metodologia (pur rispettando la legge e agendo in buona fede) può compromettere la loro lettura in chiave archeologica. Per intenderci, una collana d’oro antica, per quanto preziosa e ben conservata, può dirci poco se non è relazionata al suo contesto di giacitura ed è dissociata da altri eventuali elementi di rilevanza archeologica (ossa, ceramiche, oggetti di corredo minori…).


Attraverso questo articolo non si intende demonizzare l’uso amatoriale del metal detector, tuttavia, per i motivi appena esposti, risulta doveroso stimolare degli spunti di riflessione che possano condurre ad un utilizzo più coscienzioso di questo strumento, in modo tale da poter tutelare al meglio il nostro patrimonio culturale e la ricerca archeologica.


Fonte: [1] Redazione, Scopre con il metal detector una moneta d'oro di re Enrico III: vale 480mila euro, Corriere Adriatico, gennaio 2022,

https://www.corriereadriatico.it/attualita/ [2] J. Querelle, Portuguese archaeologists discuss measures after increase in metal detector vandalism, European Heritage Tribune, aprile 2022, https://heritagetribune.eu/ Redazione, Detectorists unearthing treasures which should be left alone, Irish Examiner, marzo 2023, https://www.irishexaminer.com [3] Metal detector online, Normativa sull’uso del metal detector in Italia, https://metaldetectoronline.it/normativa-sulluso-del-metal-detector-italia/ [4] Definizione di bene culturale all’art. 10 del medesimo Decreto Legislativo. Ogni declinazione di bene culturale espressa nel Codice appartiene allo Stato. [5] D.lgs. n. 42 del 2004, art. 88, c. 1 [6] D.lgs. n. 42 del 2004, art. 90 [7] F. Serra, Indiana Jones, più archeologo o tombarolo?, TocToc Sardegna, gennaio 2023, https://www.toctocsardegna.org/

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